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LEGGE 30 novembre 1976, n. 786

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

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Testo in vigore dal: 8-12-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 8  ottobre  1976,  n.  691,
recante  modificazioni  al  regime   fiscale   di   alcuni   prodotti
petroliferi e del  gas  metano  per  autotrazione,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e  xiloli  nonche'  degli
idrocarburi paraffinici, oleofinici o  naftenici  come  carburanti  o
lubrificanti, sia da soli che in miscela  tra  loro  o  con  prodotti
petroliferi". 
 
  All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: "CV",  e'  aggiunta
la seguente: "fiscali"; 
 
  all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
  "Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano  alle  tasse
di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto". 
 
  Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 9-bis. - Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per  i  quali
il peso complessivo a pieno  carico  e  conseguentemente  la  portata
utile siano modificati senza l'obbligo  di  preventivo  aggiornamento
della carta di circolazione, in virtu' dei decreti del Ministro per i
trasporti, emanati ai sensi dell'articolo  9  della  legge  5  maggio
1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione,
in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma  dell'articolo  2  del
testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e'  quella
risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti. 
  La norma di  cui  al  precedente  comma  non  si  applica  per  gli
autoveicoli e i loro rimorchi,  per  i  quali  risulti  espressamente
annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni  di  cui  ai
suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti. 
  La  diversa  misura  della  tassa  di  circolazione   eventualmente
derivante  dalla  variazione  di  portata,   disposta   dai   decreti
ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto  per  le  tasse
corrisposte successivamente alla data  di  applicazione  dei  decreti
stessi. 
  Il peso complessivo a pieno carico e  l'eventuale  peso  potenziale
dei veicoli e le relative  portate,  nonche'  il  peso  rimorchiabile
delle  motrici,  quali  risultano   dall'applicazione   dei   decreti
ministeriali  richiamati  ai  precedenti  commi,   sostituiscono   le
corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta  di  circolazione
anche agli effetti dell'applicazione  del  testo  unico  delle  norme
sulla circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. 
  Art. 9-ter. - Per gli  autoveicoli  e  gli  autoscafi  omologati  o
approvati  a  partire  dal  1  luglio  1977,  la   formula   per   la
determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo  Otto
o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo  3
del testo unico delle leggi sulle tasse  automobilistiche,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,
e' sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                dove: 
 
    n = numero dei cilindri; 
    V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata  per
la corsa) espressa in cm3 . 
 
  Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei
motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel  a  due  tempi,  risultante  dal
combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo  unico
richiamato al comma precedente. 
  A partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della
potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a  ciclo  Diesel  a
quattro tempi, stabilita dal primo comma del  presente  articolo,  si
applica, se piu' favorevole, anche agli autoveicoli e agli  autoscafi
omologati o approvati anteriormente alla  predetta  data,  a  domanda
degli intestatari dei relativi documenti  di  circolazione  e  previo
aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici".