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LEGGE 10 maggio 1976, n. 346

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1994)
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Testo in vigore dal: 4-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto l'articolo seguente:
  "Art.  1159-bis.  -  Usucapione  speciale per la piccola proprieta'
rurale.  -  La  proprieta'  dei  fondi rustici con annessi fabbricati
situati  in  comuni  classificati  montani dalla legge si acquista in
virtu' del possesso continuato per quindici anni.
  Colui  che  acquista  in  buona fede da chi non e' proprietario, in
forza  di  un  titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che
sia  debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati,
situati  in  comuni  classificati  montani  dalla  legge,  ne  compie
l'usucapione  in  suo favore col decorso di cinque anni dalla data di
trascrizione.
  La  legge  speciale  stabilisce  la  procedura,  le  modalita' e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche ai
fondi   rustici   con  annessi  fabbricati,  situati  in  comuni  non
classificati  montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai
limiti fissati dalla legge speciale".