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LEGGE 30 aprile 1976, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1986)
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Testo in vigore dal: 5-5-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 4  marzo  1976,  n.  31,  contenente  disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni: 
    nell'articolo 1, al primo e secondo comma, dopo le parole: "senza
l'autorizzazione prevista dalle  norme  in  materia  valutaria"  sono
aggiunte  le  altre:   "ovvero   con   autorizzazione   indebitamente
ottenuta"; 
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    "Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di  cedere
entro trenta giorni all'Ufficio  italiano  dei  cambi  valuta  estera
comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con
la sanzione prevista dal comma precedente"; 
    al terzo comma, e' soppressa la parola: "esportati"; 
    al quarto comma,  le  parole:  "sono  concorse  nel  reato"  sono
sostituite dalle altre: "hanno concorso nel reato" e le  parole:  "se
nel reato sono concorsi" sono sostituite con le altre: "se nel  reato
hanno concorso"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Se il valore dei beni ovvero delle  disponibilita'  o  attivita'
costituite  all'estero  ovvero  della  valuta   estera   non   ceduta
all'Ufficio italiano dei cambi non  supera  lire  500  mila,  non  si
applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto e'  punito
con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti"; 
    nell'articolo 3, alla fine del  primo  comma,  sono  aggiunte  le
parole: 
    "purche' l'azione o l'omissione abbia favorito il  compimento  di
uno dei reati previsti dall'articolo 1"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente  articolo,
il rapporto deve essere  inviato  anche  alla  Banca  d'Italia  e  al
Ministero del tesoro. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare la
concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad  una
o piu' delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale  presidente
del Comitato interministeriale del credito e  del  risparmio,  ha  la
facolta' di disporre direttamente la  sospensione  o  la  revoca,  se
questa non e' stata disposta dalla Banca d'Italia, entro  il  termine
di due mesi dalla data del rapporto. 
    L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al  fine  di
ottenere le autorizzazioni concernenti il  regolamento  valutario  di
operazioni commerciali o finanziarie con  l'estero  non  dichiari  il
vero,  o  prospetti  il  falso,  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire  100  mila  a  un
milione. 
    Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto  da
sei mesi ad un anno e dell'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  20
milioni"; 
    nell'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
    "La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo  in  cui
e' avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3"; 
    nell'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Per i reati previsti dal presente decreto,  gli  atti  preveduti
dal secondo comma dell'articolo 340 del codice  di  procedura  penale
possono essere compiuti, in  deroga  al  disposto  dell'ultimo  comma
dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per
delegazione del giudice"; 
    al secondo  comma,  sono  soppresse  le  parole:  "che  siano  di
particolare gravita'"; 
    dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
    "Art.  6-bis.  -  Il  quinto  comma  dell'articolo  3  del  regio
decreto-legge 12 maggio  1938,  n.  794,  convertito  nella  legge  9
gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi  alla
guardia di finanza, in materia finanziaria,  dalla  legge  7  gennaio
1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati  anche
ai fini della vigilanza per la difesa valutaria" ; 
    l'articolo 8, e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  8.  -  Ai  fatti  previsti   come   reato   dal   presente
decreto-legge, si applicano anche  dal  giudice  penale,  quale  pena
accessoria, le sanzioni di carattere  amministrativo  previste  dalle
disposizioni vigenti".