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LEGGE 7 aprile 1976, n. 125

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 7-5-1976
al: 31-12-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'ambito  degli  aeroporti  nazionali  aperti  al traffico aereo
civile  la  competenza  a  disciplinare  la  circolazione  nelle aree
stradali  aperte  all'uso pubblico, le attivita' commerciali inerenti
al  trasporto  che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni,
e'   riservato   al   direttore   della  circoscrizione  aeroportuale
competente  per  territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in
conformita'  alle  norme  del  codice della strada e del codice della
navigazione.
  Nell'ambito  degli  aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione  ad  enti o societa', il potere di ordinanza di cui al comma
precedente   viene  esercitato  dal  direttore  della  circoscrizione
aeroportuale  competente  per  territorio,  sentiti  gli  enti  e  le
societa' interessati.