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LEGGE 18 novembre 1975, n. 764

Soppressione dell'ente "Gioventù italiana".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1980)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-1-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  gioventu'  italiana,  istituito  con regio decreto-legge 27
ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566,
e' soppresso.
  Alle  operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro
con  le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre
1956,  n.  1404,  salvo  quanto  diversamente disposto dai successivi
articoli.