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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 745

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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vigente al 15/05/2024
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Testo in vigore dal: 18-8-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Competenze regionali

  Le  funzioni  amministrative  esercitate dallo Stato ai sensi della
legge  23  giugno  1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101,
sugli  istituti  zooprofilattici  sperimentali elencati nella tabella
annessa  alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano
norme  legislative  e  regolamentari  per la loro strutturazione e la
loro  gestione.  Il  trasferimento  delle  funzioni di cui sopra alle
regioni  a  statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle
norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270))
  Con  la  stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per
la gestione comune degli istituti interregionali.