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LEGGE 25 novembre 1975, n. 707

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 18-1-1976
al: 31-12-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  autoveicoli  indicati  nell'articolo  26 del testo unico delle
norme   sulla   circolazione  stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393, debbono essere
muniti di idonei attacchi per l'applicazione di cinture di sicurezza,
in   corrispondenza   dei  posti  previsti;  per  gli  autobus  detta
prescrizione si applica limitatamente ai posti anteriori.
  Gli autoveicoli debbono essere equipaggiati di cinture di sicurezza
limitatamente ai posti anteriori.
  Le  cinture  di  sicurezza  debbono  essere  di  tipo approvato dal
Ministero    dei    trasporti    e   debbono   recare   gli   estremi
dell'approvazione.