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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 695

Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

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Testo in vigore dal: 15-1-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Componenti e sede del Consiglio

  L'articolo  1  della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  presieduto  dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della
Corte   suprema   di   cassazione,  dal  procuratore  generale  della
Repubblica  presso  la  stessa  Corte, da venti componenti eletti dai
magistrati  ordinari  e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in
seduta comune delle due Camere.
  Il  Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal
Parlamento.
  Il Consiglio ha sede in Roma".