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LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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vigente al 08/07/2020
Testo in vigore dal: 30-11-1980
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' vietato fumare: 
    a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole  di  ogni
ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di  enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; nelle  metropolitane;  nelle  sale  di  attesa
delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime  e
aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non  fumatori
che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle  ferrovie
dello Stato  e  nei  convogli  viaggiatori  delle  ferrovie  date  in
concessione ai privati; nei compartimenti  a  cuccette  e  in  quelli
delle carrozze letto, occupati da piu' di  una  persona,  durante  il
servizio di notte; ((1)) 
    b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale chiuse di spettacolo  cinematografico  o  teatrale,  nelle  sale
chiuse da ballo, nelle  sale-corse,  nelle  sale  di  riunione  delle
accademie, nei musei, nelle  biblioteche  e  nelle  sale  di  lettura
aperte  al  pubblico,  nelle  pinacoteche  e  nelle  gallerie  d'arte
pubbliche o aperte al pubblico. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art.  104)  che
sono abrogati tutti i riferimenti ai servizi  di  pubblico  trasporto
terrestre contenuti nella lettera  a)  del  presente  articolo  salvo
quanto previsto dal precedente art. 103.  Si  riporta  il  testo  del
suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme  regolamentari  e
delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in
vigore le disposizioni di legge  e  regolamentari  esistenti  per  le
singole materie indicate nel titolo medesimo".