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LEGGE 29 luglio 1975, n. 405

Istituzione dei consultori familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 10-3-2004
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio  di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come
scopi:
    a)  l'assistenza  psicologica  e sociale per la preparazione alla
maternita'  ed  alla  paternita'  responsabile e per i problemi della
coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
    b)  la  somministrazione  dei  mezzi  necessari per conseguire le
finalita'  liberamente  scelte  dalla  coppia e dal singolo in ordine
alla  procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche
e dell'integrita' fisica degli utenti;
    c)  la  tutela  della  salute  della  donna  e  del  prodotto del
concepimento;
    d)  la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero
a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a
ciascun caso.
    ((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilita'  e  della  infertilita'  umana,  nonche'  alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
    d-ter)   l'informazione   sulle   procedure   per   l'adozione  e
l'affidamento familiare)).