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LEGGE 12 luglio 1975, n. 322

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

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Testo in vigore dal: 1-8-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  dell'ordinamento  degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti   ufficiali   giudiziari,   approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito
dal seguente:
  "Gli  ufficiali  giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i
coadiutori  addetti  agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
degli  uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi
procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti
siano  ordinati  dall'autorita'  giudiziaria  o  siano  richiesti dal
cancelliere  o  dalla  parte. E' fatto loro divieto di assumere negli
uffici personale privato".