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LEGGE 19 maggio 1975, n. 167

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-6-1975
al: 24-11-1976
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di  cui  all'articolo  1
della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti  con
valore di legge ordinaria recanti norme per: 
    1) l'adattamento  della  disciplina  degli  organi  collegiali  a
livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale
direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni  scolastiche  che
perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo
1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento  degli
organi collegiali di cui al presente numero  1)  saranno  finalizzati
all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli  specialisti
che operano in modo  continuativo  nella  scuola  sul  piano  medico,
socio-psico-pedagogico  e  dell'orientamento  e,  nel  consiglio   di
circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore.  Per
la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione
degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio
nazionale, consentendo anche  la  partecipazione  del  rappresentante
legale degli istituti che ospitano gli alunni; 
    2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo  19  della
stessa legge n. 477; 
    3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo  4  della  stessa
legge n. 477, che dovra' riguardare: 
      a) l'adattamento della disciplina  dello  stato  giuridico  del
personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di  ruolo
alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche  e  culturali
italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee; 
      b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione  e
la permanenza  all'estero,  nonche'  per  il  rientro  in  territorio
metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a); 
      c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative
dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il  trattamento  economico
del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle  iniziative
scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo  1971,  n.
153. Le dotazioni organiche del predetto personale sono  determinate,
entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del  Ministro  per  la
pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli
affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione,
sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli  alunni  iscritti
ai corsi. Il personale  docente  non  di  ruolo  che  abbia  prestato
servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative  ha
diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso  al  ruolo
istituito a norma della presente lettera c); 
      d) l'estensione  e  l'adattamento  delle  norme  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,  alle
istituzioni   scolastiche   italiane   funzionanti    all'estero    e
all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3  marzo  1971,
n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali. 
  Le disposizioni relative alle lettere a) e b)  del  numero  3)  del
precedente comma si riferiscono anche al personale docente  di  ruolo
assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere. 
  Le norme delegate di cui al numero 3) del  precedente  primo  comma
saranno emanate con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di  concerto  con  i
Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per  l'organizzazione
della  pubblica  amministrazione,  secondo  le  modalita'   stabilite
dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 maggio 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                    MORO - MALFATTI - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE