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LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1996)
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  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
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  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
    DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHÈ DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI
    POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.
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Testo in vigore dal: 30-4-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n.
212, e' inserito il seguente comma:
  "I  divieti  di  cui  al  presente  articolo  non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo  pubblico,  regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi".