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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. 1201

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  41  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115;
  Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale
del  porto  di  Genova,  iscritti  nell'apposito  elenco dell'ufficio
avviamento  al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non e'
possibile un regolare controllo della disoccupazione;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di esonerare i predetti lavoratori
dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  Vista  la  deliberazione  adottata  il  17 maggio 1973 dal comitato
speciale   dell'assicurazione   per  la  disoccupazione  involontaria
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Sono    esonerati    dall'obbligo    dell'assicurazione    per   la
disoccupazione  involontaria  i  lavoratori  "occasionali"  del  ramo
industriale  del  porto  di  Genova,  iscritti  nell'apposito  elenco
dell'ufficio  avviamento  al  lavoro del consorzio autonomo del porto
stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 novembre 1973

                                LEONE

                                                             BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23