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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 530

Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

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Testo in vigore dal: 27-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   16   febbraio   1942,  n.  426,  e  successive
modificazioni,   sulla  costituzione  e  l'ordinamento  del  Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
  Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del
turismo  e  dello  spettacolo,  con la quale sono state trasferite al
predetto  Dicastero  le funzioni gia' esercitate dalla Presidenza del
Consiglio  dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale
italiano (C.O.N.I.);
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il turismo e lo spettacolo, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Scopi del Comitato

  Il  Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma
ed  e'  posto  sotto  la  vigilanza del Ministero del turismo e dello
spettacolo.
  Esso  persegue  le finalita' previste dalla legge 16 febbraio 1942,
n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e
gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).