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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1977)
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Testo in vigore dal: 12-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 13 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Classificazione delle carriere

  Le  carriere  del  personale  non  insegnante della scuola materna,
elementare,  secondaria ed artistica, nonche' dei convitti nazionali,
degli  educandati  femminili  dello  Stato, dei convitti annessi agli
istituti  di  istruzione  tecnica  e  professionale, degli istituti e
scuole  speciali  statali  e  di ogni altra istituzione scolastica ed
educativa,  escluse  quelle  di  istruzione  universitaria,  sono  le
seguenti:
    1) carriera di concetto di segreteria;
    2) carriera delle assistenti delle scuole materne;
    3) carriere esecutive;
    4) carriere del personale ausiliario.