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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1992)
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Testo in vigore dal: 12-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
  Udito  il  parere della commissione prevista dall'articolo 18 della
legge 30 luglio 1973, n. 471;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Criteri generali

  La   sperimentazione  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e'
espressione dell'autonomia didattica dei docenti e puo' esplicarsi:
    a)   come  ricerca  e  realizzazione  di  innovazioni  sul  piano
metodologico-didattico;
    b)  come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti
e delle strutture esistenti.