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LEGGE 5 giugno 1974, n. 412

Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Testo in vigore dal: 25-9-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo
1961  ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo
1972.