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LEGGE 11 marzo 1974, n. 75

Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 10-4-1974
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e  di
impianti di pubblica utilita' istituite in base alle  leggi  6  marzo
1950, n. 108, e  11  marzo  1958,  n.  238,  e'  consentito,  per  le
operazioni per le  quali  si  sia  addivenuto  alla  stipulazione  di
contratti   condizionati,   di   procedere   alla   emissione   delle
obbligazioni anche prima che siano stipulati i  contratti  definitivi
di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi,  purche'  sia
stato provveduto alla acquisizione delle  garanzie  prescritte  dalla
legislazione in vigore per dette sezioni. 
  L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle
obbligazioni ai sensi del precedente comma non  potra'  eccedere  per
ciascuna sezione l'ammontare  del  suo  fondo  di  dotazione  versato
nonche' delle riserve non aventi specifica destinazione. 
  Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle  obbligazioni
col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei  commi
precedenti,  dovranno  procedere,  entro  sei  mesi  dalla  data  dei
contratti stessi, alla stipulazione  dei  contratti  definitivi.  Ove
cio' non avvenga, o comunque avvenga per importo minore,  le  sezioni
dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il
quantitativo  di  obbligazioni  che   risulti   eccedente   l'importo
complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai  sei
mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo. 
  Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove
ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul  credito
fondiario. 
  Per le  obbligazioni  emesse,  come  sopra,  in  corrispondenza  di
contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi,  mediante  estrazione,
potra' essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine
di cui al sesto comma dell'articolo 32  del  testo  unico  16  luglio
1905, n. 646. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                     RUMOR - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI