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LEGGE 19 gennaio 1974, n. 9

Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-2-1974
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  provvede, mediante appositi
comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
    a)  alla  liquidazione  delle  situazioni  attive e passive della
GESCAL, dell'ISES e dell'I.N.C.I.S.;
    b)  al  completamento  dei programmi deliberati dai predetti enti
anteriormente  al  31  dicembre  1972,  gia'  appaltati o in corso di
appalto,  nonche'  al  graduale  trasferimento  del  patrimonio e dei
programmi   degli   enti  stessi  alle  amministrazioni  ed  enti  di
competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e
16  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036.
  Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo e' composto:
    a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal
Ministro per i lavori pubblici;
    b)  da  due  funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei
quali  uno  della  Ragioneria  generale  dello  Stato e l'altro della
Direzione generale del tesoro;
    c)  da  un  funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
    d)  da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative.
  I  comitati  sono  nominati  dal  Ministro  per i lavori pubblici e
presieduti dallo stesso o da un suo delegato.
  Alla  emanazione  degli  atti  di  amministrazione  e  di  spesa il
comitato delega uno dei suoi componenti.
  Sulle  attivita'  dei comitati di cui al presente articolo la Corte
dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12, della legge
11 marzo 1958, n. 259.