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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 962

Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal: 16-2-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per
la   salvaguardia  di  Venezia,  che  all'articolo  9,  comma  terzo,
conferisce delega al Governo per la emanazione, tra l'altro, di norme
sulla   determinazione   delle   caratteristiche  degli  impianti  di
depurazione  e dei requisiti delle acque scaricate nella laguna o nei
corsi  d'acqua  che comunque si immettano nella laguna nonche' per la
concessione  di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la
realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque e per
la statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi
ai  privati  che  non  abbiano  adempiuto  all'obbligo  di  costruire
impianti di depurazione;
  Udito il parere della commissione parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato
e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le   caratteristiche   degli  impianti  di  depurazione  prescritti
dall'art.  9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono
fissate  in  relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da
trattare nonche' alla posizione topografica dell'impianto.
  In  relazione  alla  provenienza  ed  ai  caratteri  delle acque da
trattare  gli  impianti  di depurazione vanno differenziati a seconda
che le acque stesse provengano prevalentemente da:
    a) scarichi di fognature urbane e simili;
    b)  scarichi  di  acque  di  rifiuto industriali o provenienti da
allevamenti intensivi di animali;
    c) opere di drenaggio e raccolta nonche' impianti di sollevamento
di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.
  Nei  casi  di  acque di origine promiscua devono essere considerati
tutti  i  caratteri  delle acque presenti, con particolare riguardo a
quelli delle acque di maggiore pericolosita' e nocuita'.
  In   relazione   alla  posizione  topografica  gli  impianti  vanno
differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:
    a) direttamente nelle acque della laguna;
    b)  nei  corsi  d'acqua  naturali  sversanti  nella  laguna anche
attraverso scolmatori;
    c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravita' o con
sollevamento;
    d)  direttamente  in  mare  aperto  in  prossimita' della laguna,
ovvero  nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti
a   loro   volta   in   mare  aperto  in  prossimita'  della  laguna,
limitatamente  a  quei  casi nei quali le acque scaricate possano, in
qualsiasi  modo  o  misura  - a giudizio del magistrato alle acque di
Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente
sui  loro  caratteri,  per  effetto  delle correnti, dei venti, delle
maree e di qualsiasi altro fattore;
    e)  in  reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei
ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.