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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-12-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((   E'   lavoratore   a   domicilio   chiunque,   con  vincolo  di
subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia
disponibilita',  anche  con  l'aiuto  accessorio  di membri della sua
famiglia  conviventi  e  a  carico,  ma  con esclusione di manodopera
salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu'
imprenditori,  utilizzando  materie prime o accessorie e attrezzature
proprie  o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite
di terzi )).
  La  subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando
il  lavoratore  a  domicilio  e'  tenuto  ad  osservare  le direttive
dell'imprenditore    circa    le    modalita'   di   esecuzione,   le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale,  nel  completamento  o  nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
  Non   e'  lavoratore  a  domicilio  e  deve  a  tutti  gli  effetti
considerarsi  dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
chiunque  esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori
in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso
di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al
datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  16  dicembre  1980, n. 858,ha disposto (con l'art. 1)che ai
sensi  del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con
vincolo  di  subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale
di  cui  abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri
della  sua  famiglia  conviventi  e  a  carico,  ma con esclusione di
manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di
uno  o  piu'  imprenditori,  utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature  proprie  e  dello stesso imprenditore, anche se fornite
per il tramite di terzi".
La  L.  858/1980  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente
all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973.