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LEGGE 1 novembre 1973, n. 762

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 16-12-1973
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi
nella delimitazione di cui all'articolo  1  della  legge  1  dicembre
1948, n. 1438, e' istituito, per tutta la durata del regime  di  zona
franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un
diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione  dal
dazio,  dalle  imposte  erariali  di  consumo,   dalle   imposte   di
fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina,
petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;  caffe'  e  surrogati  del
caffe'; zucchero; birra.