stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1980)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-12-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  di  ruolo  e  non di ruolo, compreso quello operaio,
dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e
dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi telefonici e' corrisposta, a
decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui
all'unita tabella A.
  L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici,
non  e'  computabile  ai  fini  della  tredicesima  mensilita'  e dei
compensi  per  lavoro  straordinario  a tempo o a cottimo, e' ridotta
nella  stessa  proporzione  dello  stipendio nei casi di aspettativa,
disponibilita',  punizione disciplinare o di altra posizione di stato
che  comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi
di sospensione dello stipendio.
  Nei  passaggi  di  carriera,  al  personale provvisto di indennita'
pensionabile  d'importo  superiore  a  quello  spettante  nella nuova
qualifica  o  classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile
pari  alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento
e  la  nuova,  da  riassorbire con successivi aumenti dell'indennita'
stessa per progressione di carriera o di classe.
  Sono  esclusi  dalla  corresponsione  dell'indennita'  pensionabile
prevista   dal  presente  articolo  i  funzionari  con  qualifica  di
dirigente.