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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
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Testo in vigore dal: 27-11-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo)

  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il
personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia e' ordinato in
base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
  Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il
cui   ammontare,   alla  fine  di  ciascun  anno,  deve  essere  pari
all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento
a tale epoca.
  L'ammontare  della  riserva di cui al precedente comma deve essere,
in  sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita'
delle  pensioni  in  corso  di  pagamento  alla  data del 31 dicembre
precedente l'entrata in vigore della presente legge.
  A  decorrere  dalla  stessa data di cui al primo comma del presente
articolo,  e'  abrogato  il primo comma dell'articolo 2 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450.