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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1973, n. 550

Norme regolamentari per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

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vigente al 18/05/2024
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Testo in vigore dal: 6-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n.  3,  e  successive  modificazioni,  relativo  allo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, con norme di esecuzione del citato statuto; 
  Vista la legge  30  luglio  1959,  n.  700,  istitutiva  del  ruolo
organico unico del personale della carriera di concetto dei  convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n.
1437, relativo, tra l'altro, alla determinazione del titolo di studio
necessario per l'ammissione ai concorsi di accesso alla carriera  del
personale di concetto del ruolo unico di cui alla richiamata legge 30
luglio 1959, n. 700; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, sul riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati  civili
dello Stato; 
  Visto l'ordinamento vigente dell'istruzione unica; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alla  qualifica
iniziale  (ragioniere  economo)  del  personale  della  carriera   di
concetto dei convitti nazionali e degli  educandati  femminili  dello
Stato, e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
    diploma di ragioniere e perito commerciale; 
    diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore; 
    diploma di economa dietista. 
  Sono  abrogate  le  disposizioni  dell'art.  1  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 27 giugno  1962,  n.  1437,  nella  parte
relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione  ai  concorsi
di cui al precedente comma. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 maggio 1973 
 
                                LEONE 
 
                                               ANDREOTTI - SCALFARO - 
                                                             MALAGODI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 15. - VALENTINI