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LEGGE 30 luglio 1973, n. 489

Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 5-9-1973
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e' sostituito
dal seguente:
  "Gli  ufficiali  in  servizio  permanente dell'Arma dei carabinieri
sono reclutati col grado di sottotenente:
    a)  dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il
corso  dell'accademia  stessa,  stabilito  dalla tabella annessa alla
presente legge;
    b)   dagli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri  i  quali,  compiuto il servizio di prima nomina, abbiano
superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
    c)   dai   marescialli   in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri  che  abbiano  superato l'apposito concorso per titoli ed
esami.
    I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) del presente
articolo,  dopo  la  nomina  a  sottotenente  in servizio permanente,
frequentano  il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla
presente legge.
    Alla  fine  del  corso  applicativo  viene  determinata una nuova
anzianita'  relativa  in base all'ordine della graduatoria finale del
corso stesso.
    Il  numero  dei  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso per
ciascuna  delle  forme  di  reclutamento  di  cui  al primo comma del
presente  articolo  e' stabilito di volta in volta con determinazione
del Ministro per la difesa.
    I  posti  da  assegnare  alle  forme  di reclutamento di cui alle
lettere  b)  e  c)  non possono superare complessivamente la meta' di
quelli   messi   a   concorso  nello  stesso  anno  per  gli  allievi
dell'accademia".