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LEGGE 6 giugno 1973, n. 327

Modifica delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

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Testo in vigore dal: 7-7-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa
depositi  e  prestiti  approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, e' sostituito dal seguente:
  "Le  amministrazioni  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli
Istituti   di  previdenza  sono  poste  sotto  la  vigilanza  di  una
commissione  composta  di  tre  senatori  e  di  tre deputati, di tre
consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
  I  senatori  ed  i  deputati  sono  scelti  dalle rispettive Camere
all'inizio  di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura
e l'altra continuano a far parte della commissione.
  Per   ciascun   parlamentare   membro  effettivo  e'  designato  un
supplente,   chiamato   a   sostituirlo   in   caso   di   cessazione
dall'incarico.
  I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono
nominati  rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal
Presidente  della  Corte  dei  conti, restano in carica per lo stesso
periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
  Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento
a  riposo  e  alla  loro  sostituzione,  per  il restante periodo, si
provvede a norma del precedente comma.
  La  commissione  di  vigilanza  nomina  il  presidente  ed  il vice
presidente tra i suoi componenti".