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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 116

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1981)
Testo in vigore dal: 8-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  19  e  109  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista
dal  secondo  comma  dell'art.  107  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
scuola  materna  e  di  istruzione  elementare  e  secondaria (media,
classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale  ed
artistica),   ((...)),   esercitate  sia  direttamente  dagli  organi
centrali  e  periferici  dello  Stato  sia  per il tramite di enti ed
istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o  pluriregionale,  sono
esercitate,  nell'ambito  del  proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con
l'osservanza delle norme del presente decreto.
  Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico
ed  economico  del  personale  insegnante  -  ispettivo,  direttivo e
docente - di ruolo e' non di ruolo, ((di cui al successivo art. 12)).