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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. 33

Norme per l'applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, con la quale sono stati aboliti il diritto per i servizi amministrativi ed il diritto di statistica.

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Testo in vigore dal: 6-4-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 24 giugno 1971, n. 447, concernente la soppressione
del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
doganali,  approvato  con  regio  decreto  18 febbraio 1896, n. 65, e
successive  modificazioni, tuttora applicabile in forza dell'art. 151
della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare norme regolamentari, anche in
deroga  a  quelle  vigenti  in  materia  doganale  e  di contabilita'
generale  dello  Stato,  al  fine  di  semplificare  ed accelerare le
procedure per la esecuzione dei rimborsi conseguenti all'applicazione
della citata legge 24 giugno 1971, n. 447;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  rimborsi del diritto per i servizi amministrativi e delle quote
di imposta generale sull'entrata e di imposta di conguaglio afferenti
il diritto stesso, da eseguirsi in applicazione della legge 24 giugno
1971,  n. 447, provvedono le intendenze di finanza nelle cui province
sono  poste  le sedi delle dogane o sezioni doganali che hanno emesso
le relative bollette di riscossione.
  Le   domande   degli  interessati  devono  essere  corredate  delle
bollette-figlie  originali.  Con ciascuna domanda puo' essere chiesto
il  rimborso di somme pagate con piu' bollette, purche' tali bollette
siano  state  emesse dalla medesima dogana o sezione doganale e nello
stesso esercizio finanziario.
  L'intendente  di  finanza  competente,  accertato che la domanda e'
stata  presentata  in  tempo  utile  e  che, attraverso l'esame della
rubrica  di cui al successivo art. 2, per ciascuna delle bollette non
risulti gia' in precedenza disposto il rimborso, procede direttamente
alla  liquidazione delle somme indebitamente riscosse e ne dispone il
rimborso,  prescindendo  dallo  inviare  preventivamente le originali
bollette-figlie  all'ufficio, doganale emittente per il raffronto con
le  rispettive  matrici  e  per  gli altri adempimenti previsti dalle
vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale.
  E' fatta salva in ogni caso la facolta' delle intendenze di finanza
di  chiedere  agli  uffici doganali emittenti il controllo preventivo
delle  bollette  figlie esibite dagli interessati. Detto controllo e'
tuttavia  obbligatorio  per le bollette in relazione a ciascuna delle
quali la somma complessiva da rimborsare superi le lire sessantamila.