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LEGGE 15 febbraio 1973, n. 25

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1973
al: 6-1-1977
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La delega al Governo ad apportare modificazioni  alla  tariffa  dei
dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo  3  della  legge  1
febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i  fini  previsti  dall'articolo
medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151,  e  al
31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, e'  ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di
cui alla lettera c).