stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1973
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  (Natura giuridica e ordinamento) 
 
  L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e  rappresentanti  di
commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con  regio  decreto  6  giugno
1939, n.  1305,  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
  Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del  Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello  per  il
tesoro  a   seguito   di   delibera   adottata   dal   consiglio   di
amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art.  6,  punto  14,  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.