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LEGGE 1 novembre 1972, n. 677

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970.

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Testo in vigore dal: 6-12-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'emendamento  adottato  a  Vienna  il  29  settembre  1970 dalla XIV
conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA),  a  modifica  dell'articolo  VI, paragrafi A, B, C e D, dello
statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.