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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 637

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1989)
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Testo in vigore dal: 1-1-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972,  n. 202, convertito con
modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Oggetto dell'imposta

  L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti
di  beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai
trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
  L'imposta  si  applica anche nei casi di apertura della successione
per  dichiarazione  di  morte  presunta  e di immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente.
  Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche
la costituzione di un diritto reale di godimento.