DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                   Operazioni esenti dall'imposta 
 
  Sono esenti dall'imposta: 
     1) le prestazioni di servizi concernenti  la  concessione  e  la
negoziazione di crediti,  la  gestione  degli  stessi  da  parte  dei
concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di  impegni
di natura  finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
garanzie  e  la  gestione  di  garanzie  di  crediti  da  parte   dei
concedenti; le dilazioni di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la
negoziazione,  relative  a  depositi  di   fondi,   conti   correnti,
pagamenti,  giroconti,  crediti  e  ad  assegni   o   altri   effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di  crediti;  la  gestione  di
fondi comuni di investimento e di fondi pensione di  cui  al  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.   124,   ((nonche'   di   prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) 2019/1238,)) le dilazioni di pagamento e le gestioni similari  e
il servizio bancoposta;(98)(113)(118a) 
     2) le operazioni  di  assicurazione,  di  riassicurazione  e  di
vitalizio; 
     3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale  e
acrediti in valute estere, eccettuati i  biglietti  e  le  monete  da
collezione e comprese  le  operazioni  di  copertura  dei  rischi  di
cambio; (81) 
     4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi  di  merci  e  a  quote  sociali,  eccettuati  la
custodia e  l'amministrazione  dei  titoli  nonche'  il  servizio  di
gestione individuale di portafogli; le operazioni relative  a  valori
mobiliari e a strumenti finanziari diversi  dai  titoli,  incluse  le
negoziazioni   e   le   opzioni   ed   eccettuati   la   custodia   e
l'amministrazione nonche' il  servizio  di  gestione  individuale  di
portafogli. Si  considerano  in  particolare  operazioni  relative  a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo
su titoli  e  altri  strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,
comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse  e  le
relative opzioni; i contratti di scambio di  somme  di  denaro  o  di
valute determinate in funzione di tassi di  interesse,  di  tassi  di
cambio o di indici finanziari, e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,  comunque
regolate;(81)(164) 
     5) le operazioni relative ai versamenti  di  imposte  effettuati
per conto dei contribuenti, a norma  di  specifiche  disposizioni  di
legge, da aziende ed istituti di credito; 
     6)  le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,   delle
lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi  pronostici
riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo  14
aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n.  342,  e
successive modificazioni, nonche' quelle relative  all'esercizio  dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento  approvato  con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste  16  novembre
1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  26  novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 
     7) le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse  in
occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e  competizioni  di  ogni
genere, diverse da quelle  indicate  al  numero  precedente,  nonche'
quelle  relative  all'esercizio  del  giuoco  nelle  case  da  giuoco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;(25) 
     8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese  costruttrici  degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del
Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008,  e  di  fabbricati  strumentali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni; 
     8-bis) le cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed  f),  del  Testo  Unico
dell'edilizia di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle  effettuate  dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso  in  cui  nel  relativo
atto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
l'imposizione, e le  cessioni  di  fabbricati  di  civile  abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel  relativo  atto
il   cedente   abbia   espressamente   manifestato   l'opzione    per
l'imposizione; 
     8-ter) le cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,  escluse  quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle  imprese
che vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del
Testo Unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione della costruzione o  dell'intervento,  e  quelle  per  le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione; 
     9) le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione
relative alle operazioni di cui a numeri da  1  a  7  nonche'  quelle
relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi  anche  in
conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio  italiano  dei  cambi,  ai  sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;(25)(41) 
     10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989,  N.  69,  CONVERTITO
CON MODIIFCAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; 
     11)  le  cessioni  di  oro  da  investimento,  compreso   quello
rappresentato da certificati  in  oro,  anche  non  allocato,  oppure
scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste  in  essere
dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano  oro
in oro da investimento ovvero  commerciano  oro  da  investimento,  i
quali abbiano optato, con le modalita'  ed  i  termini  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,  n.  442,
anche  in  relazione  a   ciascuna   cessione,   per   l'applicazione
dell'imposta; le  operazioni  previste  dall'articolo  81,  comma  1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  riferite  all'oro
da  investimento;  le  intermediazioni   relative   alle   precedenti
operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione  dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende: 
    a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato  dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza  pari
o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; 
    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a  900  millesimi,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel  Paese
di origine, normalmente vendute a un prezzo che  non  supera  dell'80
per cento il valore sul mercato libero dell'oro  in  esse  contenuto,
incluse nell'elenco predisposto  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee ed annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni  rese  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche,  anche  se  non
comprese nel suddetto elenco; 
     12) le cessioni di cui al  n.  4)  dell'art.  2  fatte  ad  enti
pubblici,   associazioni    riconosciute    o    fondazioni    aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; (94) 
     13) le cessioni di cui al  n.  4  dell'art.  2  a  favore  delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della  legge  24
febbraio 1992, n. 225; 
     14)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone  effettuate
mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano  urbani  i  trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti  tra
loro oltre cinquanta chilometri; (184a)(216) 
     15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con  veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate  e  da  enti
del Terzo settore di natura non commerciale;(79)(94)(186a)(187a) 
     16) le prestazioni del servizio postale universale,  nonche'  le
cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti
obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni
siano state negoziate individualmente;(169a) 
     17)  NUMERO  ABROGATO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1993,  N.   557,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133; 
     18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e  riabilitazione
della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti  sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica
anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente  di  una
prestazione di ricovero e cura resa alla  persona  ricoverata  da  un
soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto
a sua volta acquisti la  suddetta  prestazione  sanitaria  presso  un
terzo e per l'acquisto  trovi  applicazione  l'esenzione  di  cui  al
presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di
ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto  da  tale
soggetto al terzo; 
     19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o
da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica e da enti del  Terzo  settore  di
natura non commerciale, compresa la  somministrazione  di  medicinali
presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura  rese  da
stabilimenti termali;(50)(94)(186a)(187a) 
     20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della  gioventu'  e
quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche   per   la   formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e  riconversione  professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e
da enti del Terzo settore di  natura  non  commerciale,  comprese  le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri
e materiali didattici, ancorche' fornite da  istituzioni,  collegi  o
pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,  nonche'  le
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie  impartite  da
insegnanti a titolo personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica
ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i  veicoli  delle
categorie B e C1; (70) (94) (185) (186a) (187a) (199) 
     21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,  orfanotrofi,  asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane  e
campestri e degli alberghi e ostelli per la  gioventu'  di  cui  alla
legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le  somministrazioni  di  vitto,
indumenti  e  medicinali,  le  prestazioni  curative   e   le   altre
prestazioni accessorie; 
     22) le  prestazioni  proprie  delle  biblioteche,  discoteche  e
simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi giardini  botanici  e  zoologici  e
simili;(165) 
     23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a  favore  del
personale dipendente; 
     24) le cessioni di organi, sangue e  latte  umani  e  di  plasma
sanguigno; 
     25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889; 
     26)  NUMERO  ABROGATO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1993,  N.   557,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133; 
     27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. 
     27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche,  ivi  comprese  le
aziende municipalizzate, o private per l'affidamento  in  concessione
di costruzione e di esercizio di impianti,  comprese  le  discariche,
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi. 
     27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore  degli  anziani  ed
inabili adulti, di tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e  di  devianza,  di  persone  migranti,  senza  fissa
dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne  vittime  di
tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da  organismi  di  diritto
pubblico,  da  istituzioni   sanitarie   riconosciute   che   erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale  e  da
enti del Terzo settore di natura non commerciale.(94)(186a)(187a) 
     27-quater. Le prestazioni delle compagnie  barracellari  di  cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382. 
     27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni  acquistati
o importati senza il diritto alla detrazione  totale  della  relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.(91) 
     27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di
pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o  dopo
operazioni di conservazione ai  fini  della  commercializzazione,  ma
prima di qualsiasi consegna. 
  Sono  altresi'  esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di   servizi
effettuate nei confronti dei consorziati  o  soci  da  consorzi,  ivi
comprese  le  societa'  consortili  e  le  societa'  cooperative  con
funzioni  consortili,  costituiti  tra  soggetti  per  i  quali,  nel
triennio solare precedente,  la  percentuale  di  detrazione  di  cui
all'articolo  19-bis,  anche  per   effetto   dell'opzione   di   cui
all'articolo 36-bis, sia stata non  superiore  al  10  per  cento,  a
condizione che i corrispettivi  dovuti  dai  consorziati  o  soci  ai
predetti consorzi e societa' non superino  i  costi  imputabili  alle
prestazioni stesse. 
  Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di  beni  effettuate
nei confronti di un soggetto passivo che si considera  cessionario  e
rivenditore di detti beni ai  sensi  dell'articolo  2-bis,  comma  1,
lettera a). (209) 
  L'esenzione  dall'imposta  si   applica   inoltre   alle   seguenti
operazioni,  a  condizione  di  non   provocare   distorsioni   della
concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 
    1) le prestazioni di servizi  e  le  cessioni  di  beni  ad  esse
strettamente  connesse,  effettuate  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento  di
corrispettivi specifici, o di  contributi  supplementari  fissati  in
conformita' dello statuto,  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci,
associati o partecipanti, di associazioni che  svolgono  la  medesima
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali; 
    2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell'educazione fisica rese  da  associazioni  sportive
dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o  l'educazione
fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le  medesime
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali; 
    3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate  in
occasione di  manifestazioni  propagandistiche  dagli  enti  e  dagli
organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a  loro
esclusivo profitto; 
    4) la somministrazione di alimenti e  bevande  nei  confronti  di
indigenti  da  parte  delle  associazioni   di   promozione   sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,  lettera  e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le  cui  finalita'  assistenziali
siano  riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  sempreche'   tale
attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle
svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali  e   sia
effettuata presso le sedi in  cui  viene  svolta  l'attivita'.  (211)
(213) 
  Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a  condizione
che le associazioni interessate abbiano il  divieto  di  distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di  gestione  nonche'  fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,  e  si
conformino alle seguenti clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o  della
scrittura   privata   autenticata   o   registrata,    ovvero    alle
corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
    1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso  di  suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'organismo  di
controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 
    2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del  rapporto  medesimo,
escludendo  espressamente  ogni   limitazione   in   funzione   della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto  di  voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
    3) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un  rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
    4) eleggibilita' libera degli  organi  amministrativi;  principio
del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del  codice
civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o  partecipanti
e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita'   delle   convocazioni   assembleari,   delle    relative
deliberazioni, dei bilanci o  rendiconti;  e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale; 
    5) intrasmissibilita' della quota  o  contributo  associativo  ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non  rivalutabilita'
della stessa. (211) (213) 
  Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto  comma  non  si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle  confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. (211) (213) 
 
                                                            (23)(29a) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (29a) 
  La L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)
che "La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  si  applica
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687". 
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AGGIORNAMENTO (33a) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897  ha  disposto  (con  l'art.  45,
comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1981. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma
2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 5, comma 4)  che  "Tra
le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa'
di mutuo soccorso, devono intendersi  comprese  le  prestazioni  rese
dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di  appalti,  convenzioni  e  contratti  in  genere,  di   assistenza
domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili
adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori  anche  coinvolti
in situazione di disadattamento e di devianza". 
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AGGIORNAMENTO (54a) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 35-bis, comma 2)  che
"L'aliquota dell'imposta sul valore  aggiunto  per  le  locazioni  di
fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che  li
hanno costruiti per la vendita  o  acquistati  per  la  rivendita  e'
stabilita nella misura del 4 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 3,  comma  6)  che
"La disposizione di cui all'articolo 10,  n.  14),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve  intendersi
nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se  il  trasporto
e' effettuato dal vettore in dipendenza di  contratti  stipulati  con
soggetti diversi dal viaggiatore". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con  l'art.  14,  comma
11) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni  dalla
L.29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma  4)  che
la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995. 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
123) che le presenti modifiche "hanno effetto anche per i periodi  di
imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in  vigore
della presente legge,  se  le  relative  dichiarazioni  annuali  IVA,
validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli
accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  3,  comma  244)  che  le  presenti
modifiche si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 8) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore  il  1
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si  applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  alla
data del 31 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 8 maggio 1998, n. 146, nel  modificare  l'art.  4,  comma  1,
lettera b) della L. 18 febbraio 1997, n. 28 ha disposto  (con  l'art.
4, comma 1) che "Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), della legge 18 febbraio  1997,  n.28,  si  applicano
anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data  di  entrata
in vigore della predetta legge". 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001  ed  ha
effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti  maturati,
ai contratti  stipulati,  alle  prestazioni  maturate,  alle  rendite
erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (118a) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato  dal  D.Lgs.  12
aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 19,  comma  1)  che  "Il
presente decreto entra in vigore il 1° gennaio  2001  ed  ha  effetto
relativamente ai  contributi  versati,  ai  rendimenti  maturati,  ai
contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite  erogate
a decorrere dal 1 gennaio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L.
22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4-ter)  che
"Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto;  sono  fatti  salvi  i
comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato
a fornire il servizio postale universale in applicazione della  norma
di esenzione previgente". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
521) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (165) 
  La L. 14 gennaio 2013, n. 3 ha disposto (con l'art.  19,  comma  3)
che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto,  si
intende che le  prestazioni  rese  dall'Organizzatore  per  l'accesso
all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10,
primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633". 
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AGGIORNAMENTO (169a) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 32-bis,  comma  2)
che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale
in applicazione della norma di esenzione previgente". 
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AGGIORNAMENTO (184a) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 35)
che la presente modifca  si  applica  alle  operazioni  effettuate  a
decorrere dal 1º gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (185) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
"L'articolo 10, primo comma, numero 20), si interpreta nel senso  che
vi sono compresi i servizi di vitto e  di  alloggio  resi  in  favore
degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo
studio universitario istituiti dalle regioni". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2-bis,  comma   2)   che   "In
considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa,  sono  fatti
salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al
comma  1  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (186a) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 104,  comma
2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma
1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro". 
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AGGIORNAMENTO (187a) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104,  comma  2  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017". 
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AGGIORNAMENTO (199) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che
la presente modifica avra' efficacia dal 1 gennaio 2020. 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate
dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021". 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021,  n.  215,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma
15-sexies)  che  le  presenti  modifiche  rilevano   ai   soli   fini
dell'imposta sul valore aggiunto. 
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AGGIORNAMENTO (213) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234,  nel  modificare  l'art.  5,  comma
15-quater  del  D.L.  21  ottobre  2021,  n.  146,   convertito   con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 683) che i commi 4, 5 e 6 del  presente
articolo, introdotti dall'art. 5, comma  15-quater,  lettera  b)  del
suindicato D.L., si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art.  36-bis,  comma  1)
che "Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero  14),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter),  e  parte  III,  numero
127-novies),  allegata  al  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel  senso  che  esse  si
applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate
per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia
del soggetto che le rende, sempre che le stesse  abbiano  ad  oggetto
esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non  comprendano
la fornitura di ulteriori servizi, diversi  da  quelli  accessori  ai
sensi dell'articolo  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo
non si riferisce alle mere  prestazioni  di  noleggio  del  mezzo  di
trasporto".