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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 170

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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Testo in vigore dal: 7-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1953,  n.  62,  recante norme sulla
costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;
  Visto  l'art.  58  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957, n. 3, con cui e' stato approvato il testo unico, delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n.
571, concernente "norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni
sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri, per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della,
Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche:
    a) ai commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario;
    b)  al  personale  addetto agli uffici dei commissari del Governo
nelle  Regioni  a  statuto  ordinario, entro i limiti dei contingenti
stabiliti,  per  ciascun  ufficio,  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri per l'interno e
per il tesoro;
    c) ai funzionari di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953,
n.  62,  che  siano  membri  effettivi delle commissioni di controllo
sulle amministrazioni regionali.