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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. 1366

Inclusione del comune di Benevento tra quelli ammessi a beneficiare delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti i propri decreti 19 ottobre 1962, n. 1465, e 4 dicembre 1962,
n. 1829, con i quali sono stati determinati, fra l'altro, i comuni in
cui  sono  applicabili  le disposizioni previste dalla citata legge 5
ottobre 1962, n. 1431;
  Vista  la  decisione n. 215/69, con la quale il Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso proposto dal comune di
Benevento  avverso  la omessa inclusione del comune stesso fra quelli
in  cui  sono applicabili le disposizioni della legge 5 ottobre 1962,
n. 1431;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
espresso nell'adunanza del 12 marzo 1970;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Il  comune  di Benevento e' incluso tra quelli ammessi al beneficio
delle  disposizioni  previste  dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e
successive modificazioni ed integrazioni.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 settembre 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - LAURICELLA -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1972
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 71. - VALENTINI