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LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal: 27-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo
comma  dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  maggio  1957, n. 271,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 2 luglio 1957, n. 474,
sono  esonerati  dall'obbligo  della  tenuta del registro di carico e
scarico,   previsto   dall'articolo  3  dello  stesso  decreto-legge,
limitatamente  al  movimento degli oli combustibili diversi da quelli
speciali,  aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2)
-  II  e  III  -  della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre
1964,  n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre
1964,  n.  1350,  che  hanno  assolto  il  tributo  o sono ammessi ad
aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.