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LEGGE 29 luglio 1971, n. 578

Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo.

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Testo in vigore dal: 26-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di  provvedere  alla conservazione, al restauro e alla
valorizzazione   del  patrimonio  artistico  costituito  dalle  ville
vesuviane  del  secolo  XVIII  e'  costituito, sotto la vigilanza del
Ministero  della  pubblica  istruzione, un consorzio fra lo Stato, la
regione  Campania,  la  provincia  di  Napoli  ed i comuni di Napoli,
Ercolano,  Portici,  San  Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre
del Greco.
  Possono  far  parte  del  consorzio, qualora ne facciano richiesta,
anche  gli  altri  comuni  della provincia di Napoli, gli istituti di
credito  in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli,
nonche',    previa    conforme   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione   del  consorzio,  enti  e  organizzazioni  culturali
esistenti nella provincia medesima.
  Il  consorzio  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico,  ha  sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e
assume la denominazione di "Ente per le ville vesuviane".