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LEGGE 1 giugno 1971, n. 425

Chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1980)
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Testo in vigore dal: 21-7-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  esercizi  di  caffe',  bar,  latterie, gelaterie, pasticcerie,
birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde,
osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar
e  qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi
o  bevande  debbono  osservare la chiusura di una intera giornata nel
corso   di   ogni   settimana,  secondo  turni  predisposti  a  norma
dell'articolo 5.