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LEGGE 3 maggio 1971, n. 312

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1990)
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Testo in vigore dal: 13-4-1990
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  Ai  componenti  del  Consiglio  superiore  della magistratura
eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla
carica   per   decorso  del  quadriennio,  un'indennita'  di  importo
complessivo  pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato
per dodici.
  2.  Qualora  la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti
cessati  dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio
superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso
del  quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto
dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di
servizio prestato)).