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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. 1416

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Ospedale della provvidenza", con sede in Ghemme.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il decreto del prefetto della provincia di Novara, in data 1
agosto  1939,  con il quale l'"Ospedale della provvidenza" di Ghemme,
e'  stato  classificato  "Infermeria",  ai sensi del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631;
  Visto il provvedimento del medico provinciale di Novara, in data 28
febbraio  1969,  con  il  quale si attesta che l'infermeria "Ospedale
della provvidenza" di Ghemme, non e', allo stato attuale, in possesso
dei  requisiti  per essere classificata tra gli ospedali previsti dal
titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
  Considerato  che  l'ente  anzidetto  alla data di entrata in vigore
della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello
statuto approvato con regio decreto 14 gennaio 1875;
  Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
  Visto  l'ultimo  comma  dell'art.  65 della predetta legge n. 132 a
termini  del  quale,  ai  fini  della  costituzione  del consiglio di
amministrazione,  gli  enti  ospedalieri in questione sono equiparati
agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'infermeria  "Ospedale  della  provvidenza",  con  sede  in Ghemme
(Novara), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
  Il  consiglio  di  amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e
composto come segue:
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Ghemme;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e  nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con
regio decreto 14 gennaio 1875.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                   MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1971
  Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 81. - GRECO