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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 3-8-1972
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Nell'affitto   di   fondo  rustico  il  canone  e'  determinato  e
corrisposto in denaro". (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n.
35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita'
costituzionale  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova
disciplina  dell'affitto  dei fondi rustici", nella parte in cui essa
disciplina  anche  i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di
cui  al  testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155
(in  G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non
prevede  alcuna  forma  di  periodica  rivalutazione  del  canone  in
danaro".