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LEGGE 10 novembre 1970, n. 868

Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

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Testo in vigore dal: 15-12-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  entrate  delle  universita'  degli  studi  e  degli istituti di
istruzione    universitaria,   derivanti   da   tasse,   soprattasse,
corrispettivi   per   esercitazioni   e  frequenza  in  laboratori  e
biblioteche,  contributi  e  diritti  scolastici di qualunque natura,
pagati  dagli studenti, nonche' da sovvenzioni, contributi ed assegni
di  enti  o  privati,  a  qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla
imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.