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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370

Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 (in G.U. 08/08/1970, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal: 9-8-1970
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme  per  il
riconoscimento  del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale  insegnante  e  non  insegnante  delle  scuole d'istruzione
elementare, secondaria ed artistica;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con  il  Ministro  per  il  tesoro  e con quello per il bilancio e la
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria
ed  artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e   pareggiate   ((comprese  quelle  allo  estero))  in  qualita'  di
insegnante  non  di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che
risulti  prestato  senza  demerito  nei  casi  in  cui  non sia stata
attribuita  la  qualifica,  e' riconosciuto, all'atto del superamento
del  periodo  di  prova,  come  servizio  di  ruolo nei limiti e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
  ((Parimenti  e'  riconosciuto il servizio prestato presso le scuole
degli educandati femminili statali.))
  ((Agli  stessi  fini  e  nella  stessa  misura  e'  riconosciuto il
servizio  prestato  dal  personale  di  cui  al  comma  precedente in
qualita'  di  insegnante  di  ruolo  e  non  di  ruolo  nelle  scuole
elementari   statali   o   degli   educandati  femminili  statali,  o
parificate,   comprese  quelle  all'estero,  nelle  scuole  popolari,
sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che
risulti  prestato  senza  demerito  nei  casi  in  cui  non sia stata
attribuita la qualifica.))