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LEGGE 25 maggio 1970, n. 364

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal: 4-7-1970
al: 7-5-2004
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Fondo di solidarieta' nazionale).

  Presso   la   Tesoreria   centrale  e'  aperto  un  conto  corrente
infruttifero  denominato  "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta
affluire  la  somma  di lire 50 miliardi mediante versamento da parte
del Ministero del tesoro nell'anno 1.970.
  Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire,
in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita'
atmosferiche:
    a)  il  pronto  intervento  per  sovvenire  alle  piu'  immediate
esigenze  delle  aziende  agricole e per l'immediato ripristino delle
strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere
pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
    b)  la  reintegrazione  dei  capitali  di  conduzione, nonche' la
ricostruzione  o  riparazione  delle strutture fondiarie, aziendali e
interaziendali  e  delle  opere  pubbliche  di bonifica e di bonifica
montana;
    c)   l'attuazione   di   iniziative,  da  parte  di  consorzi  di
produttori,  volte  ad  attenuare  i danni economici conseguenti agli
eventi calamitosi.
  Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai
sensi  del  successivo  articolo  2, provvede con propri decreti alle
variazioni  allo  stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
  A  decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al
30  giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso
"Fondo"  a  carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a
raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.