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LEGGE 25 maggio 1970, n. 358

Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-2014
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio 
 
  Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione  al  concorso  gli
aspiranti devono dichiarare: 
    la data ed il luogo di nascita; 
    il possesso della cittadinanza italiana; 
    il comune nella cui lista  elettorale  sono  iscritti,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
    le eventuali condanne penali riportate; 
    l'inesistenza di sentenze di fallimento,  di  interdizione  o  di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
    il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 
    il compimento, entro il termine utile per la presentazione  della
domanda di ammissione al concorso, della  pratica  notarile,  con  la
indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile  nella  cui
circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata; 
    l'esenzione da difetti che  importino  inidoneita'  all'esercizio
delle funzioni notarili. 
  La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio
o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.  Per
i dipendenti statali e' sufficiente il visto  del  capo  dell'ufficio
nel quale prestano servizio. 
  L'amministrazione  provvede   di   ufficio   all'accertamento   dei
requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di
carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione. 
  Alla domanda i concorrenti devono allegare: 
    quietanza comprovante l'effettuato versamento presso  un  ufficio
del  registro  della  tassa  erariale  di  lire   seimila   stabilita
dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per  ammissione
ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento  di
questa tassa coloro che siano risultati idonei  in  un  concorso  per
esame per la nomina a notaio; 
    quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un  archivio
notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa  di
concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso. 
  ((Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella
misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento  della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati)).((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
605) che il contributo introdotto e' dovuto per  i  concorsi  banditi
successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le
modalita' di versamento.