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LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
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Testo in vigore dal: 13-1-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli  delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il
personale  direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed
i   magistrati   dell'ordine   giudiziario   ed   amministrativo,  ex
combattenti,  partigiani,  mutilati  ed  invalidi  di guerra, vittime
civili  di  guerra,  orfani,  vedove di guerra o per causa di guerra,
profughi   per  l'applicazione  del  trattato  di  pace  e  categorie
equiparate,  possono  chiedere  una  sola  volta  nella  carriera  di
appartenenza  la  valutazione  di  due anni o, se piu' favorevole, il
computo   delle  campagne  di  guerra  e  del  periodo  trascorso  in
prigionia,  in  internamento,  per  ricovero  in  luoghi di cura e in
licenza  di  convalescenza  per  ferite o infermita' contratte presso
reparti  combattenti  o  in prigionia di guerra o in internamento, ai
fini  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici e del conferimento
della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
  Il    periodo    eventualmente   eccedente   viene   valutato   per
l'attribuzione   degli   ulteriori   aumenti   periodici   e  per  il
conferimento   della   successiva   classe   di   stipendio,  paga  o
retribuzione.((1))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23  dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5)
che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato
nel  senso  che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i
dirigenti  ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed
equiparato,  non  si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi
previste  in  sede  di successiva ricostruzione economica prevista da
disposizioni   di   carattere   generale.   Gli   eventuali  maggiori
trattamenti  spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni
difformi,  sono  conservati  ad  personam  e  sono riassorbiti con la
normale   progressione   economica   di   carriera  o  con  i  futuri
miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."