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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. 1300

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ente "Ospedali riuniti", con sede in Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio
1969,  con  il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', il
gruppo  degli  "Ospedali  riuniti"  di  Napoli, e' stato classificato
ospedale  generale  regionale  a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54
della citata legge n. 132;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  di  Napoli in data 24
novembre  1969,  con  il  quale,  sentito il consiglio provinciale di
sanita',  l'ospedale  "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia),
con sede in Napoli, e' stato classificato ospedale generale di zona a
norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132, e dal
quale risulta che l'ospedale stesso fa parte degli "Ospedali riuniti"
di Napoli;
  Considerato  che  l'ente  anzidetto  alla data di entrata in vigore
della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 4 dello
statuto  approvato  con  regio  decreto 24 febbraio 1941 e successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'ente  denominato  "Ospedali  riuniti",  comprendente gli ospedali
"Cardarelli"  di Napoli, degli "Incurabili" di Napoli, "Loreto Nuovo"
di  Napoli,  "Loreto  Crispi"  di  Napoli,  "Pace e Gesu' e Maria" di
Napoli,  "Anna  Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in
Napoli, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
  Il  consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e'
composto come segue:
    sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;
    un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con
regio decreto 24 febbraio 1941, modificato con decreto del Presidente
della  Repubblica  6 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il
29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 394.

  Il  presente  decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1969

                               SARAGAT
                                                  RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 193. - CARUSO