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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. 1285

Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966.

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Testo in vigore dal: 12-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione:

  Vista  la  legge  12  agosto 1962, n. 1839, che da' piena ed intera
esecuzione  all'accordo  europeo relativo al trasporto internazionale
di  merci  pericolose  su strada, con annessi protocollo ed allegati,
adottato a Ginevra il 30 settembre 1957;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i  Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile e per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti agli allegati A
e  B  dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di
merci  pericolose su strada del 30 settembre 1957, adottati a Ginevra
il 15 dicembre 1966 e notificati alle parti contraenti dal Segretario
generale  delle  Nazioni  Unite  in  data 29 gennaio 1968 a decorrere
dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 14 dell'accordo
stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 luglio 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - NENNI - RESTIVO
                                                 - MARIOTTI - TANASSI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1970
  Atti del Governo, registro n. 232, foglio n. 1 - CARUSO